L’Inps, con la circolare n. 92/2016, ha fornito alcune attese indicazioni sugli assegni per il nucleo familiare, precisando – sostanzialmente – che non variano i limiti di reddito utili per poter passare all’incasso.
In particolare, come già previsto dalla legge istitutiva dell’Anf, con decorrenza 1 luglio e con validità fino al 30 giugno dell’anno successivo, i livelli di reddito da cui dipendono gli assegni familiari devono essere ritoccati in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo, calcolato dall’Istat.
Ebbene, la variazione nel periodo considerato è stata negativa, pari a – 0,1 per cento, ma siccome la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto la sterilizzazione della variazione negativa, ne consegue che per l’anno in corso vanno utilizzate le stesse tabelle che erano già valide dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015.
Per quanto concerne le tabelle con i limiti di reddito, valide dal 1 luglio, le stesse riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare. In maniera più particolare, il limite di reddito annuo minimo dalla tabella 11, che riguarda tutta la generalità dei casi (ovvero il nucleo familiare con entrambi i genitori e con almeno un figlio, e con nessun componente inabile) rimane fermo a 14.383,37 euro. Rimane invariato anche l’importo mensile dell’assegno, ora confermato a 137,50 euro per 3 componenti, o 258,33 euro per 4 componenti.
Infine, si ricorda che l’Anf non spetta nell’ipotesi in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente nell’intero nucleof amiliare risulta inferiore al 70 per cento del reddito.